Vai al contenuto

L'art. 1 del DL Sostegni (nr. 41/2021) prevede un nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione, purché non cessata al 23/3/2021 (data di entrata in vigore del DL). Sono altresì esclusi coloro che hanno attivato la partita IVA successivamente a tale data.
Il contributo (riservato a coloro che hanno compensi o ricavi non superiori ai 10 milioni) spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Trattasi di un requisito assai "severo" da rispettare per l'intero anno 2020, pur registrando, imprese e professionisti, riduzioni importanti dei volumi di affari. Probabilmente la norma, per come è scritta, è rivolta principalmente alle attività più colpite dall'emergenza sanitaria (turismo, convegni, pubblici esercizi).
La misura del contributo è calcolato applicando percentuali differenti, secondo il volume degli affari, alla differenza negativa di fatturato, secondo la tabella seguente:

Misura del contributo a fondo perduto

Il contributo non può comunque superare 150.000 euro. È inoltre previsto un contributo minimo, pari a 1.000 euro, per le persone fisiche e 2.000 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il "calo" del 30% non è da rispettare per coloro che hanno iniziato l'attività dopo il 31/12/2018. e, per coloro che hanno iniziato l'attività dal 2019, la media mensile andrà calcolata dal mese successivo all'attivazione della partita IVA. Per coloro, invece, che hanno iniziato l'attività dal 2020, in assenza di anno di confronto, spetta comunque il contributo minimo. L'Agenzia delle Entrate dovrà tuttavia risolvere alcune incertezze per imprese e professionisti attivi dal 2019, circa il corretto calcolo della media e dell'eventuale "calo", nonché cosa deve intendersi per attivazione della partita IVA, considerando che la stessa viene richiesta spesso in epoca precedente all'effettivo avvio delle singole attività.
Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un’apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, a partire dal prossimo 30 marzo. Lo studio è a disposizione per fornire i dati necessari e, nel caso, alla presentazione, in qualità di intermediario, dell'istanza.
L'Agenzia delle Entrate ha intanto realizzato una pratica guida.

In attesa del prossimo decreto "ristori" e delle iniziative a salvaguardia dei nostri territori per le attività sospese dalle recenti ordinanze, la circolare del mese di marzo, in collaborazione con Seac, espone le regole per usufruire, in questo esercizio 2021, del "bonus pubblicità". In calce alla circolare, il consueto scadenziario mensile.

I nostri uffici, in questo periodo, rimangono aperti e sono impegnati con le scadenze di periodo. Seguiamo le indicazioni sanitarie e comportamentali per il contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Chiediamo la cortesia di precedere l'accesso con la richiesta di appuntamento; la documentazione amministrativa potrà essere consegnata senza accedere ai locali, in appositi spazi e contenitori. Grazie.

La Circolare Info Azienda di febbraio, in collaborazione con Seac, racconta le vicende della cd "lotteria degli scontrini", attiva da questo mese.
Lo scadenziario rimane un'utile consultazione per gli adempimenti del mese.

Il Centro Studi SEAC ha predisposto un’edizione straordinaria della rubrica “Info Azienda” finalizzata ad una prima analisi delle principali novità fiscali contenute nella Legge Finanziaria 2021.

La prima circolare del 2021, di gennaio, in collaborazione con Seac, è dedicata alle misure contenute nella Legge di Bilancio 2021, relativamente alle disposizioni che riguardano le detrazione per gli interventi edilizi.
Sono anche comprese le modifiche alla normativa riferita al cd Bonus 110%, in genere rivolte all'ampiamento dell'ambito di applicazione delle agevolazioni.
Lo scadenziario di gennaio completa l'esposizione.
Ancora un buon 2021!