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In collaborazione con SEAC, la circolare del mese di maggio introduce al consueto periodo delle dichiarazioni fiscali. Commentiamo l'applicazione degli "Indici sintetici di affidabilità fiscale" (I.S.A.) per imprese e professionisti, le cui regole per l'esercizio 2020 contengono importanti deroghe, per coloro che più hanno sofferto l'emergenza sanitaria da Covid-19.
Lo scadenziario individua alcuni termini già prorogati, con scadenza nel mese.

Ricordiamo anche l'avvio della raccolta della documentazione per la compilazione del Mod. 730 per l'anno 2020, rimandando a precedente post con i suggerimenti.

Lo Studio si sta preparando per l’annuale appuntamento delle dichiarazioni fiscali ed in particolare per coloro che richiedono l’assistenza alla compilazione del Modello 730 relativo ai redditi del 2020.
E' purtroppo cambiato poco rispetto allo scorso anno, quando l’emergenza sanitaria ha di fatto determinato un’assistenza fiscale “a distanza”.
Riepiloghiamo di seguito gli adempimenti e le procedure suggerite:
In primo luogo, per accedere alla dichiarazione pre-compilata dall’Agenzia delle Entrate è necessario disporre della delega all’intermediario dello Studio, già predisposta e compilabile, che invitiamo a scaricare e trasmettere; per potere operare, allo Studio è sufficiente, infatti, la copia per immagine della stessa e la copia della documentazione necessaria per la dichiarazione (vedi elenco documenti). Coloro che sono privi di strumenti per la stampa dei modelli di delega o di scanner per la riproduzione delle immagini delle deleghe sottoscritte potranno, in luogo della sottoscrizione della delega, inviare allo Studio, in via telematica (es. tramite WhatsApp al nr. 3516338035, Telegram, ecc., ovvero con una e-mail o un altro sistema di messaggistica istantaneo, come gli Sms), copia per immagine di un’apposita autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta.
Il tutto al fine di agevolare lo svolgimento da remoto delle attività di assistenza fiscale, nel rispetto dei presidi sanitari.

Relativamente ai nostri uffici chiediamo cortesemente di inviare la delega e la documentazione, preferibilmente a questi indirizzi di posta elettronica:

La circolare di aprile, in collaborazione con Seac, approfondisce i tanti punti del "Decreto Sostegni", del quale avevamo già anticipato il commento sul più atteso dei provvedimenti, il contributo a fondo perduto, qui sviluppato con maggiori dettagli.
Vengono, inoltre, illustrate le nuove scadenze in materia di riscossione, distinguendone le singole fattispecie.
Completa la circolare lo scadenziario del mese di aprile.

I nostri uffici applicano le indicazioni sanitarie e comportamentali per il contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Chiediamo la cortesia di fare precedere l'accesso con la richiesta di appuntamento; la documentazione amministrativa potrà essere consegnata senza accedere ai locali, in appositi spazi e contenitori. Grazie.

L'art. 1 del DL Sostegni (nr. 41/2021) prevede un nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione, purché non cessata al 23/3/2021 (data di entrata in vigore del DL). Sono altresì esclusi coloro che hanno attivato la partita IVA successivamente a tale data.
Il contributo (riservato a coloro che hanno compensi o ricavi non superiori ai 10 milioni) spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Trattasi di un requisito assai "severo" da rispettare per l'intero anno 2020, pur registrando, imprese e professionisti, riduzioni importanti dei volumi di affari. Probabilmente la norma, per come è scritta, è rivolta principalmente alle attività più colpite dall'emergenza sanitaria (turismo, convegni, pubblici esercizi).
La misura del contributo è calcolato applicando percentuali differenti, secondo il volume degli affari, alla differenza negativa di fatturato, secondo la tabella seguente:

Misura del contributo a fondo perduto

Il contributo non può comunque superare 150.000 euro. È inoltre previsto un contributo minimo, pari a 1.000 euro, per le persone fisiche e 2.000 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il "calo" del 30% non è da rispettare per coloro che hanno iniziato l'attività dopo il 31/12/2018. e, per coloro che hanno iniziato l'attività dal 2019, la media mensile andrà calcolata dal mese successivo all'attivazione della partita IVA. Per coloro, invece, che hanno iniziato l'attività dal 2020, in assenza di anno di confronto, spetta comunque il contributo minimo. L'Agenzia delle Entrate dovrà tuttavia risolvere alcune incertezze per imprese e professionisti attivi dal 2019, circa il corretto calcolo della media e dell'eventuale "calo", nonché cosa deve intendersi per attivazione della partita IVA, considerando che la stessa viene richiesta spesso in epoca precedente all'effettivo avvio delle singole attività.
Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un’apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, a partire dal prossimo 30 marzo. Lo studio è a disposizione per fornire i dati necessari e, nel caso, alla presentazione, in qualità di intermediario, dell'istanza.
L'Agenzia delle Entrate ha intanto realizzato una pratica guida.

In attesa del prossimo decreto "ristori" e delle iniziative a salvaguardia dei nostri territori per le attività sospese dalle recenti ordinanze, la circolare del mese di marzo, in collaborazione con Seac, espone le regole per usufruire, in questo esercizio 2021, del "bonus pubblicità". In calce alla circolare, il consueto scadenziario mensile.

I nostri uffici, in questo periodo, rimangono aperti e sono impegnati con le scadenze di periodo. Seguiamo le indicazioni sanitarie e comportamentali per il contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Chiediamo la cortesia di precedere l'accesso con la richiesta di appuntamento; la documentazione amministrativa potrà essere consegnata senza accedere ai locali, in appositi spazi e contenitori. Grazie.