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Un buonissimo 2019 ai lettori dell'informativa. Nella circolare del mese di gennaio, in collaborazione con Seac, i primi commenti e le prime novità di natura fiscale contenute nella Legge di Bilancio approvata nelle ultime ore dello scorso anno. Segue lo scadenzario del mese di gennaio. In via sperimentale viene fornita, con medesime caratteristiche, circolare in materia di lavoro.

L'obbligo di fatturazione elettronica è ormai prossimo. Torniamo sull'argomento con una semplice sintesi del Centro Studi Seac, contenuta nella Circolare del mese di dicembre.
Ricordiamo, al solito, lo scadenzario del mese.

Per coloro interessati ai provvedimenti di "rottamazione delle cartelle" avvertiamo che oggi è l’ultimo giorno per pagare le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, e “salvare” così i precedenti piani. Per i debitori che vi provvedono, così come anche per i contribuenti che hanno pagato le rate nei termini di legge, è previsto il differimento automatico del versamento delle restanti somme. Queste potranno essere pagate in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3% annuo. A questo fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l’agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, insieme ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze, anche tenendo conto di quelle stralciate in quanto di importo residuo, al 24 ottobre 2018, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è entrato in vigore dal 24.10.2018, il DL n. 119/2018, cd “Collegato alla Finanziaria 2019”. Nel provvedimento sono sono contenute una serie di disposizioni finalizzate alla “pacificazione” dei rapporti con il fisco. Il tutto nella Circolare del mese di novembre, con la consueta collaborazione di Seac.
Il mese di novembre porta con sé diverse scadenze riportale in calce, tra le quali, la più importante, è l'autotassazione in acconto.

La rata della rottamazione bis che in origine scadeva oggi, 31 ottobre, può essere versata entro il 7 dicembre. Tanto, sia che si tratti della terza rata (carichi 2017) sia che si tratti della prima rata (carichi ante 2017). Inoltre, se si versano le rate scadute a luglio e a settembre sempre entro il 7 dicembre, si accede alla rottamazione ter, con la conseguenza che le somme residue possono essere pagate in cinque anni.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione rende noto che i contribuenti i quali hanno aderito alla Definizione agevolata prevista dal Decreto Legge n. 148/2017 (cosiddetta “rottamazione bis”) ma non è riuscito a saldare le prime due rate scadute a luglio e settembre, può regolarizzare la propria situazione entro il 7 dicembre 2018. Entro lo stesso termine dovrà essere pagata anche la rata in precedenza fissata al 31 ottobre 2018.
L’art. 3 del Decreto Legge n. 119/2018 (il cd "Decreto Fiscale") stabilisce, infatti, che i contribuenti che pagano gli importi scaduti (luglio, settembre e ottobre) entro il prossimo 7 dicembre rientreranno automaticamente nei benefici previsti dalla “Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione” dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta “rottamazione-ter”).
A tal fine, l'Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2019 una nuova “Comunicazione” con il differimento dell’importo residuo da pagare relativo alla Definizione agevolata 2000/17  (cosiddetta “rottamazione bis”) ripartito in 10 rate di pari importo (5 anni) con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2019. Gli interessi a decorrere dal 1° agosto 2019 saranno calcolati nella misura dello 0,3%.
Il pagamento delle rate si potrà effettuare con i bollettini delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 allegati alla “Comunicazione delle somme dovute” già inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione.

Il DL 119/2018 è, tuttavia, in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, potranno essere solo fatture elettroniche.
L’obbligo di fattura elettronica vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer).
Trattasi di novità epocale in materia amministrativa e tributaria.
Gli operatori sono pertanto chiamati, in questa fase, a valutare e scegliere come organizzare e gestire i processi di fatturazione attiva e passiva, in vista della prossima introduzione.
Lo Studio ha predisposto una semplice guida, per un primo approccio alla disciplina.
L’invito, dopo la lettura, è il necessario coordinamento con i nostri uffici al fine di definire modalità e i costi di gestione dei nuovi adempimenti.
Suggeriremo, sulla base delle singole necessità, la soluzione che riteniamo più adatta per consentire al cliente il corretto adempimento dei nuovi obblighi e alla nostra organizzazione la gestione del flusso di trasmissione delle fatture attive e la raccolta di quelle passive in entrata.
Gli adempimenti comporteranno, nel caso, l’acquisizione di deleghe per l’acceso ai servizi connessi.