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Il “Durc on line” e la responsabilità solidale negli appalti

A partire dal 1° luglio 2015, la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili, avviene con modalità esclusivamente telematiche. L’esito positivo della verifica di regolarità genera un documento denominato “Durc On Line”. La verifica riguarda i pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata. Il "Durc On Line" ha una validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica. Le nuove modalità di verifica, pur introdotte con un intento di semplificazione, fanno sorgere alcuni problemi, in ordine alle verifiche che, solitamente, vengono eseguite dalle imprese nel caso di appalti e subappalti per evitare o almeno ridurre il rischio di incorrere nella cosiddetta responsabilità solidale, attraverso la quale il committente imprenditore o datore di lavoro risponda in solido con l’appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori per i crediti retributivi, i crediti contributivi – INPS -, i premi assicurativi – INAIL – e quanto dovuto alla Cassa Edile maturati nel periodo di esecuzione del contratto di appalto. Conseguentemente, se l’appaltatore o il subappaltatore non effettua il pagamento delle retribuzioni a favore di propri dipendenti o dei lavoratori autonomi, ovvero dei contributi INPS, dei premi INAIL ovvero delle somme dovute alla Cassa Edile, tali pagamenti potranno essere chiesti al committente imprenditore o datore di lavoro che ha affidato l’appalto o il subappalto. Con la nuova disciplina in materia di “Durc On Line” diviene, di fatto, impossibile accertare la regolarità di una impresa per gli eventi/pagamenti scadenti durante il periodo di validità del Durc stesso e nei due mesi precedenti. Per ovviare a tale problema, è consigliabile provvedere ad inserire nei contratti di appalto/subappalto, quantomeno, delle clausole che subordinino il pagamento degli Stati d’Avanzamento Lavori e del Conto Finale all’esibizione delle denunce mensili all’INPS e alla Cassa Edile, dei modelli di denuncia all’INAIL nonché delle relative attestazioni di pagamento. [i]

[i] (Il Commercialista Telematico, da “Circolare Lavoro” del 19/8/2015)

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