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SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E DI VENDITA AL DETTAGLIO

Nella serata di ieri, mercoledì 11 marzo 2020, è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19: l’obiettivo è quello di limitare gli spostamenti sull'intero territorio nazionale.

Le disposizioni del D.P.C.M. 11 marzo 2020

Sono sospese dal 12 marzo 2020 al 25 marzo 2020:

  1. le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 (vedi file), sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
  2. le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali;
  3. le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 (vedi file).

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.
Per qualsiasi attività che non rientra nelle casistiche di sospensione di cui ai punti 1), 2) o 3) e, pertanto, rimane aperta, deve essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Restano garantiti, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. Negli allegati 1 e 2 (vedi file) del decreto vengono dettagliate le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità e le attività inerenti i servizi alla persona che, compatibilmente con le disposizioni previste, possono rimanere aperti.

In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:

  1. sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  2. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  3. siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  4. vengano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, vengano adottati strumenti di protezione individuale;
  5. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
  6. per le sole attività produttive, siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni.

Vengono, inoltre, favorite da parte del D.P.C.M. le intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Permangono ancora dubbi in relazione alle attività imprenditoriali quali edili, fabbri, idraulici, ecc. il cui lavoro può essere svolto sia presso la propria officina/laboratorio sia presso il cliente finale, sia con il supporto di operai sia autonomamente. Per tali soggetti, in assenza di una chiara regolamentazione nel decreto, pare di poter concludere che non vi siano obblighi di chiusura; ciò posto, in mancanza di chiarimenti ufficiali, deve applicarsi il buon senso e laddove l’attività non venga sospesa su iniziativa del titolare, si raccomanda il rispetto delle distanze di legge (un metro) e l’attenzione agli spostamenti che devono sempre e solo avvenire per le motivazioni ammesse.
Per quanto riguarda le attività professionali, il decreto non evidenzia alcun obbligo di chiusura; ovviamente anche in questo caso valgono le prescrizioni sanitarie (in primo luogo la distanza tra le persone) che riguardano anche le altre attività non bloccate.

Entro breve è atteso un decreto “fiscale” che, verosimilmente, sospenderà alcuni pagamenti in scadenza nei prossimi giorni. In data 10 marzo 2020 è stato emanato dall’ABI un comunicato stampa che consente già da oggi di sospendere o allungare i finanziamenti concessi

Lo Studio, con le dovute prescrizioni, rimane operativo nelle sue sedi di Imola, Fontanelice e Bologna, fino almeno alla prossima scadenza del 16/3/2020, per consentire ai clienti l'adempimento dei pagamenti oggi ancora non sospesi. Nei giorni successivi sarà incentivato il cd "lavoro agile" presso il domicilio dei singoli collaboratori, tutti raggiungibili ai rispettivi indirizzi di posta elettronica. Forza e coraggio.