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Le regole per chiedere la rottamazione delle cartelle di Equitalia

Nell'iter di conversione del DL 193/2016 sono state apportate modifiche alla normativa concernente la definizione agevolata delle cartelle di pagamento. Aggiorniamo la precedente comunicazione con le modifiche apportate all'art. 6 del citato DL.

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2017, il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili».

Domanda entro il 31 marzo 2017 (prima era il 23/1/2017)
La richiesta di usufruire del pagamento ridotto va fatta entro 90 giorni dal 24 ottobre 2016, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 249, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193. Le domande per usufruire della rottamazione delle cartelle erariali, cancellando sanzioni e interessi, dovranno, pertanto, essere presentate entro il 31 marzo 2017. La rottamazione non è automatica. Per poter definire i carichi pendenti, il contribuente dovrà rivolgere all’agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, presentando, entro 90 giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, una apposita dichiarazione redatta sul modello, che verrà pubblicato sul sito di Equitalia. Il modulo per aderire è scaricabile in calce alla presente comunicazione. Il debitore dovrà indicare il numero di rate con le quali intende saldare il suo debito con il fisco, con l’Inps o con l’ente locale che ha emesso l’atto. Al massimo, tuttavia, le tranche di pagamento non potranno essere superiori alle quattro previste dal decreto.

Ambito
La rottamazione vale per tutte le cartelle esattoriali, non solo per quelle di Equitalia. In sostanza, potranno essere pagate senza interessi e sanzioni anche le iscrizioni a ruolo fatte dagli altri concessionari. Sarà possibile usufruire dello “sconto” anche per l’Iva, ma solo se l’imposta non riguarda il pagamento all’importazione. Per le multe stradali, invece, lo sconto riguarda i soli interessi e le altre maggiorazioni previste.

Effetti
Il debitore ha la possibilità, relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016 (non restano, quindi, fuori tutte le cartelle affidate dopo il 31/12/2015), di estinguere il debito senza corrispondere:
– le sanzioni incluse in tali carichi;
– gli interessi di mora (attualmente pari al 4,13% annuo);
– le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.
L’unico importo che viene richiesto, dunque, è costituito:
– dalle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
– dalle somme maturate a favore dell’agente della riscossione, a titolo di aggio sulle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.
Nella definizione agevolata dei ruoli l’aggio della riscossione va comunque pagato.

Pagamento
Il pagamento va effettuato in unica soluzione o in cinque rate (sulle quali sono dovuti gli interessi del 4,5% annuo. Sulle rate saranno calcolati gli interessi, ma chi vuole, può pagare in un’unica soluzione). Il versamento della cartella scontata potrà esser fatto anche con la domiciliazione sul conto della banca, oppure con i bollettini precompilati. Possibile anche versare agli sportelli del concessionario della riscossione. Se le somme versate hanno già coperto il debito ricalcolato da Equitalia secondo le regole della sanatoria, nulla è dovuto ma il contribuente sarà comunque tenuto a presentare la sua richiesta di adesione alla rottamazione dei ruoli.

Giudizi pendenti
Il debitore deve fare presente se esistono giudizi pendenti sulla cartella oggetto di rottamazione e dichiarare la rinuncia ai giudizi che sono in sospeso. In presenza di lite per aderire il contribuente dovrà espressamente dichiarare di rinunciare ad eventuali procedimenti aperti davanti alle commissioni tributarle; in pratica dovrà rinunciare a portare avanti le liti relative alla cartella che sta versando. Con l’adesione alla rottamazione delle cartelle di Equitalia si dovrà definire anche i contenziosi instaurati contro l’agente delle riscossione. Tra le condizioni richieste per chiudere i conti con Equitalia c’è, dunque, anche quella di voler rinunciare a eventuali contenziosi in corso. Una rinuncia che dovrà essere espressa dal contribuente all’atto di presentazione del modello, con cui si comunicherà a Equitalia di aderire alla definizione agevolata.

Obbligo del concessionario
L’Agente della riscossione comunicherà ai debitori l’importo della nuova cartella da pagare secondo le rate richieste dal debitore nella sua domanda iniziale. Al momento della richiesta il contribuente potrà scegliere di pagare l’importo dividendolo in cinque rate.
Presentata la richiesta, l’agente della riscossione comunicherà, entro il 31 maggio 2017, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;  le modifiche apportate al DL prevedono che i pagamenti delle somme dovute dovranno essere effettuati per il 70% nell'anno 2017 e per il restante 30% nell'anno 2018, quindi 3 delle 5 rate dovranno essere pagate nel 2017.

Importo dovuto per la definizione agevolata
Nella determinazione dell’importo dovuto per la definizione agevolata il concessionario terrà conto soltanto di quanto finora versato dal contribuente a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, mentre resteranno definitivamente acquisite e non potranno formare oggetto di rimborso le somme riscosse a titolo di sanzioni e interessi moratori. Nessuna possibilità di rimborso delle somme già versate a Equitalia, anche prima della definizione agevolata, come sanzioni, interessi di dilazione, interessi di mora, sanzioni e somme aggiuntive dovute sui contributi e premi previdenziali. Con il pagamento della prima rata o della somma totale dovuta con la sanatoria, scatterà in automatico la revoca dei piani di dilazione in corso.

Ulteriori aspetti
Giova precisare che :
il mancato o insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata o di una di esse determina la decadenza dalla definizione;
la definizione non gode delle norme sulla rateizzazione dei debiti con Equitalia (le rate, in tal caso, sono 72 mensili, con la possibilità di arrivare a 120 rate);
potranno fruire della definizione anche coloro che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi da Equitalia, purché risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016);
non rientrano le multe al Codice della strada o meglio, vi rientrano solo gli interessi e le somme aggiuntive per ritardati pagamenti. Nel caso invece di contravvenzioni stradali, occorrerà versare per intero la multa, nonché l’aggio della riscossione commisurato però soltanto a tale importo, le eventuali spese di esecuzione e le spese di notifica della cartella, mentre saranno stralciate le eventuali maggiorazioni irrogate ai sensi della legge 689/81 e gli interessi di mora;
la rottamazione non vale per l’Iva all’importazione, ma anche per le somme dovute a titolo di recupero di «aiuti di Stato»(in pratica le multe Ue) e su quelle derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
la definizione agevolata non si applica nemmeno sulle multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti o sentenze penali di condanna; si ricomprendono tuttavia le somme riscosse dai Comuni tramite le ingiunzioni fiscali.
Le modifiche al DL prevedono la comprensione nel perimetro applicativo della norma degli avvisi di accertamento esecutivi e gli avvisi di addebito INPS.

Mancato pagamento rate
Sono previsti pesanti conseguenze per chi non paga le rate previste, ma anche per chi lo fa in modo ridotto o ritardato. Salta la rottamazione e tornano a scattare sanzioni e interessi delle vecchie cartelle. Chi aderisce alla rottamazione deve porre particolare attenzione alla puntualità e precisione dei pagamenti. In caso di mancato versamento dell’importo stabilito (o anche di una sola rata) la «definizione agevolata» del dovuto non sarà più possibile. E il contribuente dovrà tornare a pagare la vecchia cartella, sanzioni incluse. In caso di un mancato pagamento parziale, quanto versato dal contribuente verrà trattenuto a titolo di acconto dall’Agente di riscossione. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata o anche di una sola di esse determinerà la decadenza dalla definizione e tutto torna come prima, con la ripresa automatica delle misure cautelari e/o esecutive sulle somme residue ancora dovute e l’esclusione da una nuova rateazione.

Rateizzazione
Anche i contribuenti che hanno già in parte pagato la cartella fiscale, magari attraverso il meccanismo della rateizzazione, potranno aderire alla “definizione agevolata“. In questo caso l’importo da pagare sarà quello del debito residuo sul capitale. Le sanzioni e gli interessi già pagati non si recuperano. Per chi aderisce si bloccano le rate concordate: la revoca scatta con il primo pagamento della definizione agevolata.

Stop delle azioni fiscali esecutive
Lo stop delle azioni fiscali esecutive, come ganasce e pignoramenti, è solo per i contribuenti che aderiscono alla rottamazione, e solo nel caso in cui i provvedimenti non siano già stati avviati. Per chi non aderisce, invece, non ci saranno cambiamenti. Dal momento della presentazione della domanda il Concessionario della riscossione dovrà sospendere eventuali azioni di recupero coattivo poste in essere e non potrà avviare nuove azioni esecutive. Restano validi eventuali fermi amministrativi e ipoteche già iscritte sui beni del debitore e vengono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per i carichi oggetto di richiesta di definizione.

Fonte: www.commercialistatelematico.com

Equitalia - Modello di definizione agevolata

Equitalia - istruzioni al modello di definizione agevolata

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